La procedura e i vari interventi
La RICHIESTA di un finanziamento generalmente si formalizza attraverso un documento già predisposto dagli Enti finanziatori per ogni singola tipologia di finanziamento da loro commercializzata e sottoscritto dal richiedente, nel quale devono essere indicati:
L'importo del finanziamento richiesto;
La durata del finanziamento;
Le motivazioni per le quali si richiede la concessione;
Notizie a carattere personale e/o aziendale;
Notizie circa la situazione economico-patrimoniale, in particolare l'eventuale situazione debitoria preesistente nei confronti del sistema bancario e/o di altri enti;
Le garanzie offerte a seconda del tipo di domanda.
Buona parte delle informazioni sopraindicate sono obbligatorie in base alle norme emanate alla
Banca d'Italia, in qualità di Organo di Vigilanza sulle aziende di credito e sugli altri intermediari abilitati.
Sul modulo di richiesta si indicano anche i documenti da presentare per ottenere la concessione in caso di decisione favorevole dell'Ente finanziatore.
La valutazione
Per ogni tipo di finanziamento gli Enti finanziatori stabiliscono dei criteri con i quali devono essere VALUTATE le domande di finanziamento.
I criteri sono normalmente diversi se le domande presentate da persone fisiche o dalle società.
In qualche caso, prevalentemente per le persone fisiche, possono essere previsti anche processi di valutazione automatica supportati da tecniche definite di Credit Scoring, in cui si definiscono delle percentuali di rischio (ottenute sulla base dell'elaborazione statistica di una serie di variabili recuperate dai precedenti finanziamenti diventati maturi ed inerenti al bene finanziato, alla condizione socio-economica del debitore, all'importo della rata).
Le domande che ottengono un punteggio rientrante nella percentuale ritenuta soddisfacente dell'Ente finanziatore, vengono autorizzate automaticamente, quelle che ottengono percentuali superiori possono essere oggetto di approfondimenti e/o valutazioni dirette o automaticamente declinate.
L'applicazione dei criteri porta, in molti casi in via automatica, alla definizione di un percorso valutativo che prevede l'intervento di alcune figure professionali:
Il Proponente cioè colui che effettua l'esame delle informazioni ed esprime un primo giudizio di concedibilità del finanziamento (in qualche caso anche l'eventuale decisione negativa del proponente richiede la revisione di un organismo superiore);
L'Organo deputato a dare il parere che ha il compito di verificare le valutazioni fatte dal proponente ed aggiungere in genere quelle specialistiche;
L'Organo deliberante che deve prendere la decisione se accogliere in tutto o in parte la domanda.
Spesso sia l'Organo dare parere che l'Organo deliberante possono richiedere approfondimenti o subordinare la loro decisione all'acquisizione di particolare documentazione e/o di determinate garanzie oltre quelle offerte.
La Delibera
Con la DELIBERA, l'Ente finanziatore dichiara la propria disponibilità ad effettuare l'operazione nei termini esaminati; ogni variazione di detti termini (a meno che non si tratti di una mera riduzione dell'importo) porta ad un nuovo esame.
La Stipula
Con la parola STIPULA si definisce l'atto con il quale l'Ente finanziatore s'impegna a corrispondere una determinata somma di denaro ed il soggetto debitore si obbliga a restituirla alle condizioni stabilite nell'atto stesso.
L'atto in questione ha quasi sempre la forma di un contratto di mutuo che viene contemporaneamente sottoscritto dalle parti quando redatto sotto forma di scrittura privata;quando invece la firma del contratto avviene in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale si parla di atto pubblico.
La forma pubblica è obbligatoria per tutti quegli atti, che prevedono l'acquisizione, come garanzia, dell'ipoteca volontaria.
L'erogazione
L'EROGAZIONE è l'operazione con la quale l'Ente finanziatore consegna ai mutuatari, la somma di denaro richiesta e si definisce il piano di ammortamento delle somme erogate.
L'operazione di erogazione può avvenire:
Alla firma di un "CONTRATTO DI FINANZIAMENTO", peraltro quando il contratto prevede la costituzione di garanzie ipotecarie od altre garanzie acquisibili in epoche successive alla stipula le somme erogate vengono costituite dal mutuatario in pegno a garanzia degli impegni assunti e consegnate definitivamente solo dopo l'avvenuto accertamento da parte dell'ente finanziatore;
Alla firma di un contratto di tipo diverso definito "CONTRATTO DI CONSEGNA E QUIETANZA", quando il contratto di finanziamento è stato redatto sotto forma di contratto condizionato;
Entro un determinato periodo di tempo dalla stipula di un contratto condizionato quando è prevista L'EROGAZIONE A TRANCHES - definite in genere erogazioni a stato di avanzamento lavori - in relazione allo stato di realizzazione del progetto finanziato.
Il pagamento delle rate
Il capitale erogato dalla Banca dovrà essere restituito sulla base di un predefinito Piano di Ammortamento, stabilito dalle parti al momento della stipula del contratto.
Eventuali pagamenti, totali o parziali, effettuati in anticipo sulla data di scadenza vengono accantonati come somme a disposizione del debitore e imputati al finanziamento solo alla scadenza della rata.
I pagamenti parziali effettuati dopo la scadenza della rata vengono attribuiti alle varie componenti della rata o delle rate scadute in funzione di regole stabilite dall'Ente finanziatore. In generale prima si decurtano le somme corrispondenti alle assicurazioni, agli interessi moratori, alla spese accessorie e successivamente quelle relative agli interessi del finanziamento ed al residuo debito in conto capitale.
L'estinzione anticipata
In base ai dettami della legge il debitore ha la facoltà di estinguere anticipatamente, o ridurre il proprio debito, corrispondendo all'Ente finanziatore un compenso, contrattualmente stabilito, correlato al capitale restituito anticipatamente.
Per l'estinzione anticipata so dovranno effettuare dei conteggi per stabilire l'importo da rimborsare, se il debitore richiede di ridurre il finanziamento può essere contrattualmente stabilito che:
si modifichi il piano di ammortamento mantenendo la durata e le condizioni del finanziamento;
si modifichi la durata totale del finanziamento, al fine di mantenere costante la rata di rimborso.
Estinzione anticipata voluta dalla banca
L'Estinzione anticipata del finanziamento per iniziativa dell'Ente finanziatore può avvenire solamente quando il mutuatario non ha rispettato gli obblighi che nel contratto vengono specificatamente indicati come risolutori del contratto stesso. In questo caso l'Ente finanziatore richiede al debitore l'immediata restituzione di quanto dovuto in linea capitali ed interessi maturati sino a quel momento, più eventuali penalità legate al rimborso anticipato (costi in genere relativi alla provvista del denaro specie nei finanziamenti a tasso fisso) invocando la "decadenza dal beneficio del termine".
Oltre al mancato o ritardato rimborso delle rate per cui esistono precise indicazioni da parte della Legge "la banca può invocare per la risoluzione del contratto il ritardato pagamento, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata"; nei contratti vengono spesso indicate altre clausole come:
L'eventuale peggioramento della situazione economico-patrimoniale del finanziato;
Il mancato rispetto della destinazione del finanziamento;
Specifici parametri relativi al raggiungimento di risultati economici.
L'Accollo
L'ACCOLLO è un contratto tra il debitore ed un terzo (accollante), con il quale questi assume a suo carico l'obbligo che ha il debitore verso il creditore. L'efficacia dell'accollo può rimanere limitata ai soggetti che lo hanno posto in essere, cioè debitore e terzo, (denominato "Accollo semplice") e può essere annullata da un altro accordo tra le stesse parti.
Perché il contratto possa essere efficace anche nei confronti del creditore, è necessaria l'adesione di questi all'accollo, da tale adesione nasce la responsabilità dell'accollante nei confronti del creditore
(accollatario) per l'obbligazione assunta. In tal caso si parla anche di accollo esterno poiché al debitore se ne aggiunge uno nuovo che resta obbligato in solido con quello originario. Si ha l'accollo liberatorio quando il creditore, oltre ad aderire al contratto stipulato dichiara espressamente di liberare il debitore originario e di tenere obbligato in sua vece solo l'accollante.
L'accollo, possibile per ogni obbligazione, è un'operazione che riguarda solamente i mutui fondiari nel momento in cui l'immobile, a garanzia del finanziamento, viene venduto a terzi che, in fase di acquisto, si assumono il debito del finanziamento a suo tempo contratto dal venditore.
Il Frazionamento
Il FRAZIONAMENTO è la ripartizione dell'importo originario di un mutuo, o del capitale residuo al momento dell'operazione, in più quote in modo che chi si accolla le stesse risponde verso l'Ente finanziatore nei rispettivi limiti di valore. Al frazionamento del mutuo corrisponde generalmente, se assistito da garanzia ipotecaria, anche il frazionamento dell'ipoteca.
La Rinegoziazione
Viene denominata RINEGOZIAZIONE l'operazione con la quale vengono ridefiniti, per richiesta del debitore, gli estremi contrattuali di un finanziamento. L'Ente finanziatore può accordare la
rinegoziazione, apportando postille al contratto originario, relative sia agli aspetti economici (tasso di interesse, altre condizioni,
etc,) che a altre condizioni quali durata, periodicità del rimborso. In genere per questa operazione si richiede la corresponsione di una penale di "recessione" dal precedente contratto; è opportuno che il cliente prenda in considerazione l'incidenza di tale penale, al fine di valutare l'effettivo beneficio dell'operazione.
Se la rinegoziazione comporta una modifica radicale del finanziamento e della sua collocazione all'interno dei prodotti dell'Ente finanziatore, si procede normalmente all'estinzione del finanziamento originario e all'accensione di uno nuovo.
La Ristrutturazione
Viene definita ristrutturazione di un finanziamento l'operazione con la quale vengono definite le modalità di rimborso delle rate non pagate sino a quel momento o quando a seguito di richiesta dell'Ente finanziatore per un estinzione anticipata, il debitore dovrà farsi accordare un piano di rimborso diverso da quello previsto dal contratto originale.
Anche tale operazione è formalizzata attraverso un accordo scritto tra le parti.
|
|
|
|
|