Introduzione
Il mutuo è il contratto con il quale una parte (detta mutuante) consegna una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili ad un'altra (detta mutuataria) che si assume l'obbligo di restituire, al momento stabilito, altrettante cose della stessa specie e quantità. In genere il contratto è a titolo oneroso e la misura degli interessi, o è convenuta dalle parti, o si applica il saggio degli interessi legali stabilito dall'art.1284 Cod.Civ.Le parti possono convenire che la restituzione delle cose mutuate avvenga ratealmente, in tale ipotesi, la mancata corresponsione anche di una sola rata da parte del mutuatario consente al mutuante di chiedere la restituzione immediata dell'intero. La risoluzione del contratto può essere chiesta anche in caso di mancato pagamento degli interessi. I mutui aventi per oggetto una somma di denaro sono restituiti, di regola, in modo rateale e le singole rate, calcolate in base ad un piano di ammortamento, posso essere costanti, crescenti, decrescenti o predefinite nella loro entità.I mutui si possono dividere
in:
CHIROGRAFARIO: quando non è assistito da alcuna
garanzia;
IPOTECARIO: quando è assistito da una garanzia
ipotecaria;
PIGNORATIZIO: quando è assistito da un pegno;le garanzie:· Garanzia generica con riferimento ai poteri che tutti i creditori hanno di soddisfare le proprie ragioni, mediante esecuzione forzata su tutti i beni del debitore a parità di condizione. · Garanzia personale come il Mandato di Credito, la Fideiussione e l'Avallo con le quali i soggetti che le sottoscrivono si impegnano ad adempiere in luogo ed in concorso con il debitore principale; con la possibilità per il creditore, in caso di inadempimento, di soddisfarsi anche sopra il loro patrimonio personale; · Garanzia reale come il Pegno, l'Ipoteca ed il Privilegio con le quali vengono costituiti a garanzia specifici beni vincolati a favore del creditore in forma preferenziale escludendoli da eventuali azioni da parte di altri creditori. I
prodotti
CREDITO PERSONALE
CREDITO AL CONSUMO
CESSIONE DEL QUINTOCREDITO
FONDIARIO
FINANZIAMENTI AGEVOLATI
Il CREDITO PERSONALE è un prestito destinato alle persone fisiche per assecondarle nella soddisfazione di esigenze finanziarie eccezionali, ad esempio per l'acquisto di un'auto nuova, per viaggi, malattie, etc. Viene concesso da aziende di credito e da finanziarie, non esistono forme contrattuali predefinite e vengono, in genere, predisposti contratti finalizzati al particolare tipo di intervento. Fondamentali sono le indicazioni relative alla durata del finanziamento, alle modalità di rimborso, agli interessi ed alle altre condizioni economiche, alla destinazione del finanziamento ed alla facoltà di recesso per giusta
causa.
Il CREDITO AL CONSUMO è la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di persona fisica (Consumatore); l'esercizio del Credito al Consumo è riservato:· alle banche; · agli intermediari finanziari; · ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio della Repubblica nella sola forma di dilazione del pagamento del prezzo.
La CESSIONE DEL QUINTO individua i prestiti concessi a lavoratori dipendenti, da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario non superiori a 1/5 di tali emolumenti. I finanziamenti sono erogati in genere da Aziende di credito, da Compagnie di assicurazione o da alcuni Istituti di Previdenza dei lavoratori. I prestiti vengono erogati previo accordo con il datore di lavoro che si assume l'onere di eseguire le trattenute e di versarle all'istituto mutuante senza assumere alcuna obbligazione diretta verso quest'ultimo, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario. In relazione a ciò gli istituti finanziatori accordano il credito generalmente solo se il mutuatario stipula con una Compagnia un'assicurazione contro i "rischi di impiego". (Ved. T.U. 5 gennaio 1950 n. 150 e
succ.)
Con CREDITO FONDIARIO
si definisce la concessione da parte di aziende di credito di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di 1° grado su immobili. (per case)La Banca d'Italia ha stabilito sia l'importo massimo del finanziamento, concedibile in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, sia le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione del finanziamento. In questo momento il limite massimo e pari all' 80% del valore dell'immobile (definito "Limite di Finanziabilità"). Tale percentuale più raggiungere anche il 100% se viene costituita una garanzia in denaro o in titoli dello Stato pari al 20% del finanziamento. Il finanziamento può essere concesso anche in presenza di una preesistente ipoteca purché il debito residuo garantito dalla stessa, sommato al nuovo finanziamento, rientri nei parametri di cui sopra.In genere la procedura per la concessione dei mutui fondiari si basa sul procedimento detto "doppio contratto", l'istituto mutuante, dopo un esame di merito relativo al soggetto richiedente ed all'immobile offerto in garanzia, stipula un CONTRATTO PRELIMINARE, destinato ad avere piena validità solo dopo l'accertamento dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e dell'assenza di altri vincoli pregiudizievoli. Una volta in possesso di tutte le informazioni le parti stipulano il CONTRATTO DI CONSEGNA E QUIETANZA contestualmente al quale viene consegnato al mutuatario l'importo richiesto al netto di spese e
commissioni.
I FINANZIAMENTI
AGEVOLATI, sono una particolare forma di credito legata a quei finanziamenti che godono di un contributo erogato da un Ente Esterno, calcolato in base a diverse tipologie di agevolazione, che possono essere concesse:· In Conto Interessi quando l'Ente agevolante interviene facendosi carico di una parte o di tutti gli interessi richiesti dall'Ente finanziatore. Questo intervento può essere: - a favore dell'ente finanziatore quando il contributo viene versato a quest'ultimo e quindi sono rimasti a carico del beneficiario solo una parte degli interessi;- a favore del debitore quanto l'ente agevolante gli riconosce direttamente i contributi a decurtazione degli interessi direttamente pagati all'ente finanziatore;Indipendentemente dal beneficiario, l'Ente agevolante può riconoscere i contributi sia rata per rata che in un'unica soluzione in via anticipata· In Conto Capitale quando l'Ente agevolante partecipa al rimborso del capitale preso a prestito. Anche in questo caso il contributo può avere come beneficiario sia il debitore che l'Ente finanziatore e può essere versato ratealmente o anticipatamente anche in forma attualizzata. I contributi in conto interessi o in conto capitale possono riguardare, in relazione ai limiti ed alle regole di intervento, tutto il finanziamento o solo una sua parte, tutta la durata o solo una sua parte. Sullo stesso finanziamento possono inoltre coesistere contributi elargiti da più Enti agevolanti.
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