Guida alla Casa

  Come si Acquista

Milano - 11/03/2010  

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Iter all'acquisto
Il regime patrimoniale
I vari contratti


Dopo le trattative verbali condotte con i proprietari dell'immobile che si intende acquistare difficilmente le parti sottoscrivono il rogito notarile di compravendita, e nella quasi totalità dei casi stipulano in aggiunta un contratto preliminare. 
Nel caso le trattative verbali vengano effettuate con Agenti immobiliari il contratto preliminare viene generalmente preceduto dall'accettazione da parte del venditore di una proposta di acquisto.

Il Contratto Preliminare ha lo scopo di fissare gli obblighi ed i diritti dell'acquirente, del venditore e l'obbligazione reciproca delle parti di stipulare in futuro il contratto definitivo, che dovrà essere stipulato in forma scritta e contenere gli elementi essenziali rimandando ad un momento successivo il controllo sull'esistenza dei presupposti e di eventuali vizi o sopravvenienze della cosa oggetto della contrattazione. I contratti preliminari sono soggetti a registrazione che avviene dietro pagamento di una imposta di lire 250.000. 
Nel caso in cui il contratto preliminare preveda il pagamento di una somma da parte dell'acquirente a titolo di caparra confirmatoria, tale importo è soggetto ad imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50%; che potrà essere dedotta al momento della stipula dell'atto definitivo se l'acquisto verrà effettuato in regime di imposta di registro, è invece un costo aggiuntivo non recuperabile se l'acquisto verrà fatto in regime di IVA.
Se nel contratto preliminare sono previsti anche versamenti a titolo di acconto è indispensabile che nello stesso siano inserite le dichiarazioni dell'acquirente in merito alle condizioni per ottenere le agevolazioni relative alla prima casa. In questo caso i versamenti sono soggetti ad imposta proporzionale di registro pari al 3% per contratti in regime di imposta di registro o IVA 4% se contratto in regime IVA. Al momento del rogito l'imposta di registro dovrà tenere conto di quanto versato sugli acconti.
Se la dichiarazione relativa alle agevolazioni prima casa risultasse falsa verrà applicata una sanzione amministrativa pari alla differenza tra l'imposta calcolata in base alle aliquote senza agevolazione e quella pagata in base all'aliquota agevolata, aumentata del 30%, più gli interessi di mora. 

La Caparra Confirmatoria
Nel momento in cui le parti stipulano un contratto due parti si trovano automaticamente vincolate, il mancato rispetto di una delle due parti può portare alla richiesta di un risarcimento di danni. La parte richiedente dovrà però provare, nel corso del giudizio, il reale ammontare dei danni subiti a causa dell'inadempimento; ciò potrebbe risolversi in un vantaggio per la parte inadempiente qualora l'altra non riuscisse a dare la prova del danno subito. La caparra confirmatoria tende ad eliminare tale inconveniente; nel caso in cui il contratto non abbia esecuzione, se sarà inadempiente la parte che ha versato la caparra, l'altra parte potrà trattenere la somma o le cose costituenti la caparra e considerare il contratto come risolto; se, invece, sarà inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, questa sarà tenuta a restituire il doppio della somma o della quantità di cose ricevute. 
Sottoscritto il preliminare o nel preliminare stesso, le parti (spetta comunque all'acquirente l'ultima parola) scelgono il notaio e stabiliscono la data del rogito presso il quale effettuare la stipula. 

Il notaio 
Il NOTAIO è un pubblico ufficiale nominato per ricevere atti tra vivi e ultime volontà, attribuendo loro pubblica fede, conservandole in deposito, rilasciandone copie, certificati ed estratti.
Il notaio è quindi un libero professionista cui è demandato un esercizio di pubbliche funzioni di certificazione, retribuito direttamente dalle parti, secondo una tariffa fissata con Decreto Ministeriale. 
Il notaio deve inoltre rifiutare di compiere atti proibiti dalla legge o contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
Per predisporre la stipula del contratto, al notaio devono essere presentati copie od originali di una serie di documenti personali e relativi all'immobile oggetto della compravendita.

Documenti personali:
Copia della carta identità di tutti i soggetti che devono intervenire alla stipula; 
Copia del codice fiscale; 
Estratto di matrimonio peri soggetti coniugati; 
Altri documenti in casi particolari legati allo stato civile 

Documenti relativi all'immobile: 
Planimetria catastale dell'immobile; 
Copia dell'atto con il quale il venditore ha acquisito il diritto di proprietà (atto di compravendita, di successione o altro; 
Domanda di condono per modifiche eventualmente effettuate senza la licenza edilizia (ove dovuta)
Copia delle ricevute dei pagamenti relative ad eventuale condono edilizio; 
Copie delle ricevute di pagamento della I.C.I.; 
Copia del regolamento condominiale se trattasi di una unità immobiliare facente parte di un condominio. 
Sulla base della documentazione consegnata, il Notaio effettua gli accertamenti presso l'Ufficio del Catasto e presso la Conservatoria dei Registri immobiliari al fine di verificarne l'autenticità e l'esistenza di eventuali gravami.
Effettuati gli accertamenti il Notaio convoca le parti per la stipula del contratto nel quale vengono riportati tutti i termini del contratto, la dettagliata descrizione del bene, di eventuali vincoli gravanti sul bene stesso, il prezzo concordato, gli estremi degli eventuali pagamenti già avvenuti, nonché le modalità e le scadenze del saldo (se non effettuato contestualmente), l'obbligo del venditore di consegnare il bene entro una determinata data e l'accordo della parte acquirente sullo stato dell'immobile. 

Il prezzo può essere stabilito a misura o a corpo. 
Si definisce a "misura" quando l'immobile è venduto, con l'indicazione della sua misura, ad un prezzo stabilito un tanto per ogni unità di misura (ad esempio Lire 2.000.000 a mq). In tal caso il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo se la misura, verificata, è inferiore; se invece la misura accertata è maggiore il venditore ha diritto al maggior prezzo, l'acquirente ha diritto di recedere dal contratto se l'eccedenza supera 1/20 della misura inizialmente indicata. 
Si definisce a "corpo" quando il prezzo indicato si riferisce all'intero immobile e non alla sua misura, anche se quest'ultima viene specificata nel contratto. In tal caso la verifica della misura non comporta modifiche al prezzo pattuito, tranne quando la differenza in più o in meno supera di 1/20 quella indicata in contratto. In quest'ultimo caso, se è il compratore a dover corrispondere la differenza di prezzo, egli può scegliere di pagare oppure di recedere dal contratto. Il diritto del venditore al supplemento di prezzo (quando gli spetta) si prescrive in un anno dalla consegna dell'immobile.
Nei casi in cui il compratore ha diritto di recedere dal contratto (per eventuali dichiarazioni false del venditore o per altre cause oltre a quella appena sopra illustrata), il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese del contratto. 

  Le spese del contratto sono normalmente a carico del compratore.
Il contratto, una volta sottoscritto dalle parti identificate dal Notaio, viene registrato presso l'Ufficio del Registro e depositato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Solo dopo la trascrizione in questi ultimi il contratto è opponibile a terzi. 

La Permuta
Il contratto di compravendita può avere per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose od altri diritti, in questo caso si parlerà di permuta.
Il contratto può prevedere un puro scambio di beni di pari valori, oppure prevedere un conguaglio a favore di chi riceve il bene di minor valore rispetto a quello ceduto.
Salvo patto contrario le spese sono ripartite in parti uguali o proporzionali tra le parti. In generale si applicano al contratto di permuta tutte le norme di legge previste per il contratto di compravendita. 

Sotto l'aspetto fiscale si possono prevedere tre casi possibili:
entrambi i trasferimenti contemplati nel contratto di permuta sono soggetti all'IVA. - In questo caso ciascun soggetto cedente emette, nei confronti dell'altro, fattura assoggettata a IVA, con l'aliquota prevista per il bene ceduto.
Solo una cessione è sottoposta ad IVA mentre l'altra è in regime di imposta di registro - In questo caso il contraente che deve applicare l'IVA emette nei confronti dell'altro fattura con IVA applicando l'aliquota prevista per il bene ceduto.
la cessione con cui il privato trasferisce il bene oggetto della permuta è soggetta ad imposta proporzionale di registro - Nessuna delle cessioni è soggetta a IVA. L'atto per intero è sottoposto ad imposta proporzionale di registro. La base imponibile è il valore del bene che dà luogo all'applicazione dell'aliquota maggiore d'imposta, anche se il valore del bene è il minore tra quelli permutati. 

Il regime patrimoniale

Se caso nel contratto intervengano persone coniugate è necessario conoscere il regime patrimoniale esistente tra i coniugi in quanto dal 20 settembre 1975 la riforma del diritto di famiglia ha introdotto il principio che in assenza di diversa convenzione il regime tra i coniugi è quello della Comunione Legale e non quello della Separazione dei beni esistente in base ai preesistenti ordinamenti.

Comunione Legale: è il regime patrimoniale per il quale tutti i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, dopo il matrimonio (se avvenuto dopo la data di entrata in vigore della riforma) o dopo tale data, nonché gli incrementi dei beni preesistenti al matrimonio ricadono nella comunione dei beni. 

Rimangono di proprietà esclusiva di uno dei coniugi: 
I beni acquisiti per effetto di donazione o di successioni ereditarie a meno che nell'atto di liberalità o nel testamento non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione; 
I beni di uso personale di ciascun coniuge e i loro accessori; 
I beni che servono alla professione del coniuge, tranne quelli di un'azienda che faccia parte della comunione;
I beni e le somme ottenute a titolo di risarcimento di un danno (assicurazioni) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
I beni acquistati con il prezzo di trasferimento dei beni di proprietà esclusiva o con il loro scambio, sempre che ciò sia dichiarato all'atto dell'acquisto.
Quanto sopra non vale per i beni immobili e per quelli mobili cosiddetti "registrati" (automobili, natanti etc.); tali beni infatti rimarranno esclusi dalla comunione soltanto se all'atto abbia preso parte anche l'altro coniuge dichiarando di consentire all'esclusione.
La gestione dei beni in comunione spetta per l'ordinaria amministrazione (conservazione e percezione di eventuali frutti) ad entrambi i coniugi disgiuntamente, per la straordinaria amministrazione (atti idonei a modificare la consistenza del patrimonio della comunione) ai coniugi congiuntamente. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro se trattasi di beni immobili o di beni mobili registrati, sono annullabili su richiesta dall'altro coniuge entro:
Un anno dalla data di trascrizione dell'atto; 
Un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto stesso; 
Un anno dallo scioglimento della comunione se l'atto non fu trascritto ed egli non ne ha avuto conoscenza prima dello scioglimento.
I beni in comunione hanno anche la caratteristica di essere considerati dal legislatore come beni della famiglia e destinati a soddisfarne i bisogni. Per questo motivo la legge stabilisce che per le obbligazioni estranee a tali bisogni, i beni della comunione possono essere sottoposti a esecuzione forzata solo se non si rilevano sufficienti i beni personali del coniuge al quale gli impegni o le obbligazioni fanno specificatamente capo.

I beni in questione rispondono invece primariamente: 
di tutti i pesi e gli oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto (ad es. Ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario); 
di tutti i carichi dell'amministrazione pubblica; 
delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e delle obbligazioni contratte dai coniugi anche separatamente nell'interesse della famiglia; 
di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
La comunione dei beni si scioglie per morte di uno dei coniugi, per annullamento del matrimonio e per divorzio nonché nei casi di dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, separazione legale, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime patrimoniale e per fallimento di uno dei coniugi. 
Separazione dei beni è il regime per il quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati dopo il matrimonio, oltre a quelli preesistenti. Questo regime deve essere espressamente voluto dai coniugi mediante una dichiarazione fatta al momento della celebrazione del matrimonio, oppure con un'apposita convenzione stipulata per atto pubblico. 
In regime di separazione ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo, cosicché ne può disporre in piena autonomia. 
Con le Convenzioni matrimoniali i fidanzati e i coniugi possono decidere di dare vita a regimi patrimoniali diversi da quelli disciplinati dalla legge stipulando tra loro apposite convenzioni, le quali devono avere la forma di atto pubblico, a pena di nullità. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni momento e vanno annotate a margine dell'atto di matrimonio. Il contenuto di dette convenzioni deve peraltro non essere in contrasto con i diritti ed i doveri previsti dalla legge come connaturali al matrimonio, né ricondurre in comunione beni di uso strettamente personale. 

Fondo patrimoniale: la legge stabilisce che ciascun coniuge od entrambi, per atto pubblico o un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito (ad es. azioni e obbligazioni)
a far fronte ai bisogni della famiglia.
Quando la costituzione del fondo patrimoniale viene fatta da un terzo si perfeziona con l'accettazione da parte dei coniugi. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione ed i frutti dei beni devono essere impiegati per il bisogno della famiglia. E' possibile alienare i beni del fondo patrimoniale soltanto con il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori con l'autorizzazione del giudice e solo nei casi di necessità o di utilità evidente, I beni costituenti il fondo sono al riparo da azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio: in questa ipotesi, il giudice può dettare, su istanza di chi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo

I vari contratti
Oltre al diritto di proprietà sono previsti dal nostro ordinamento giuridico altri diritti reali come l'usufrutto, l'uso e l'abitazione anche se questi ultimi scarsissimamente frequenti e sostituiti, soprattutto per le abitazioni, da rapporti a contenuto non reale ma obbligatorio quali la locazione o il comodato nonché il diritto di superficie. Forniamo in ogni caso di seguito alcuni chiarimenti sui diritti reali citati e sui rapporti di locazione e comodato: 
 
USUFRUTTO: L'usufrutto è secondo l'art. 981 del Codice Civile, il diritto di godere della cosa ricevuta in usufrutto e di trarre da essa ogni utilità che questa può dare, con l'obbligo peraltro di rispettarne la destinazione economica. Sono a carico dell'usufruttuario le spese relativi alla custodia ed all'ordinaria manutenzione, mentre rimangono a carico del proprietario le riparazioni straordinarie. L'usufruttuario ha diritto ad un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. La durata viene stabilita nell'atto costitutivo, ma non può eccedere la vita dell'usufruttuario o i trent'anni se costituito a favore di una persona giuridica. Il diritto può essere ceduto se non è vietato dal titolo costitutivo. 
 
USO: Ai sensi dell'art. 1021 del Codice Civile l'uso è il diritto di servirsi di una cosa e, se essa è fruttifera, di raccogliere i frutti; il tutto nei limiti dei bisogni dell'utilizzatore e della sua famiglia, che vanno valutati secondo la condizione sociale del titolare del diritto. Il diritto non può essere ceduto. 
Le spese di ordinaria amministrazione ed i tributi vengono pagati dall'utilizzatore in proporzione alla quantità del bene utilizzato. 
 
DIRITTO DI ABITAZIONE: Secondo l'Art. 1022 del Codice Civile il diritto di abitazione consiste nel potere di una persona di abitare nella casa il cui utilizzo gli è concesso dal proprietario, nei limiti dei bisogni dello stesso abitatore e della sua famiglia. Per la cessione e per la ripartizione delle spese vale quanto precisato per l'uso. 
 
DIRITTO DI SUPERFICIE: Si tratta di un diritto reale di godimento e, come tale, la sua caratteristica è quella di comprimere il potere di godimento spettante al proprietario. Per ben comprendere tale diritto bisogna ricordare che tutto quello che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo medesimo. Il proprietario del suolo può derogare a questo principio, dando ad altri il diritto di superficie. 

La legge prevede due casi: 
Quando il proprietario aliena la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo; 
Quando il proprietario del suolo concede ad altri di fare o mantenere al di sopra del suolo una costruzione. 
 
Il diritto di superficie si stabilisce per contratto da trascrivere, a titolo oneroso o gratuito, oppure per testamento. Può avere durata determinata o può essere perpetuo. 
In effetti si presenta come un particolare tipo di proprietà (proprietà superficiaria): può essere alienato, ipotecato, o comunque assoggettato autonomamente ad atti di disposizione e vale anche sotto il livello del suolo (ad esempio una grotta, una cantina, dei garages). 

Il diritto di superficie si estingue: 
Per rinunzia del titolare. 
Per confusione ossia quando la proprietà del suolo e la proprietà superficiaria si riuniscono nella stessa persona. 
Per scadenza del termine, se il diritto è stato costituito per un tempo determinato; 
Per prescrizione, se la costruzione non viene eseguita entro 20 anni. La distruzione della costruzione non comporta, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie, ma se non si provvede alla ricostruzione entro 20 anni, il diritto si prescrive. 
Quando il diritto di superficie si estingue vale il principio dell'accessione e il proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione.

CONTRATTO DI LOCAZIONE è un contratto comunemente detto di affitto col quale una parte, detta locatore (in genere il proprietario), si obbliga a far godere all'altra parte, detta locatario o conduttore o inquilino, una cosa mobile o immobile per un dato tempo dietro pagamento di un determinato corrispettivo (canone). 
 
Il locatore deve: 
 Consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione, senza difetti gravi o tali da diminuire in modo apprezzabile l'idoneità della cosa all'uso pattuito o addirittura esporre a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari: 
Mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto; 
Garantirne il pacifico godimento durante la locazione. 
Eseguire le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che restato a carico del conduttore; 
Proteggere l'inquilino dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa , arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. L'inquilino deve da parte sua difendersi da solo da tutti gli altri tipi di molestie (per esempio; rumori eccessivi, immissioni intollerabili). 
 
Il conduttore deve: 
Prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato dal contratto; 
Corrispondere il corrispettivo concordato entro i termini pattuiti; 
Restituire la cosa al locatore nello stesso stato in cui l' ha ricevuta, salvo i danni dovuta la tempo o all'uso stabilito; 
Risarcire il danno in caso di ritardata consegna; 
Prestare garanzie idonee a garantire il pagamento del canone; 
Provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione ed avvertire il locatore per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione;  
Il conduttore è considerato responsabile della perdita e dei danni della cosa locata durante la locazione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (ad esempio, in caso d'incendio di un immobile assicurato il conduttore rimborserà solo la differenza tra danno effettivo ed indennizzo assicurativo). 
Il conduttore, salvo pattuizioni contrarie, non ha diritto a rimborsi per i miglioramenti effettuati nella cosa locata. 
La locazione è un contratto personale non può essere ceduto senza il consenso del locatore. Salvo patti contrari il conduttore può sublocare la cosa ad altri. Il relativo contratto segue le sorti di quello principale ed il locatore può anche chiedere il pagamento del canone di locazione direttamente al subconduttore. 
Il contratto deve essere sottoposto a registrazione, salvo se di durata inferiore ai trenta giorni entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione l'aliquota dell'imposta di registro, attualmente del 2%, si applica sul corrispettivo pattuito per l'intera durata oppure annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno con un minimo di lire 100.000 per ogni registrazione. Se corrisposta sull'intera durata l'imposta si riduce del 2,5% (metà del tasso legale) per ogni anno di durata. Per i contratti pluriennali. 
I contratti con durata superiore ai nove anni vanno anche depositati alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. 
 
CONTRATTO DI COMODATO e' un contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile od immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta ed essenzialmente a titolo gratuito. Chi riceve in comodato la cosa di definisce comodatario e chi la concede comodante. 

Il comodatario ha l'obbligo di: 
Custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; 
Non cedere la cosa a terzi senza il consenso del comodante; 
Usare la cosa secondo la natura della cosa stessa o con le modalità pattuite; 
Restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, mancando un termine, a semplice richiesta del comodante; 
Pagare le spese sostenute per servirsi della cosa. 
Il comodatario ha però diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa se queste erano urgenti e necessarie. 
Il contratto va registrato entro 20 giorni dalla data di stipula e viene applicata una imposta fissa attualmente di lire 250.000.

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